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Il nuovo servizio on line dell’INPS sulla richiesta di visita fiscale per i lavoratori in malattia

L’INPScon Circolare del 23 settembre 2020, n. 106 – ha comunicato l’avvenuto rilascio del nuovo servizio online che consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito dell’evento di malattia, di una diversa reperibilità (per un’eventuale visita di controllo domiciliare) rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato medico in corso di prognosi, ovvero con altra comunicazione.

Per uno stesso certificato di malattia, l’utente può comunicare più reperibilità successive: al riguardo, l’INPS ha precisato che ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate.

Inoltre ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.

L’utente, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi:

  • Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione;
  • Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.

Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’INPS ha ribadito l’onere di comunicare eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC (Visita Medica di Controllo) per indirizzo errato del lavoratore.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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