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In vigore il decreto legge con il taglio del cuneo fiscale da luglio 2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020, n. 29 è stato pubblicato il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

Il bonus spetta ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d’imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.

Il provvedimento prevede il riconoscimento di una somma di importo pari ad € 600, a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito, in favore dei lavoratori dipendenti il cui reddito complessivo non è superiore ad € 28.000 (per il 2021, l’importo è pari ad € 1200).

Inoltre, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) € 480, aumentata del prodotto tra € 120 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 7.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 28.000 ma non ad € 35.000;
b) € 480, se il reddito complessivo è superiore ad € 35.000 ma non ad € 40.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 5.000.

In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dall’1 luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui il predetto importo superi € 60, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Vai sulla Gazzetta Ufficiale per leggere l’Atto

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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