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CCNL Commercio: i nuovi periodi di assegnazione a mansioni superiori

A decorrere da gennaio 2020 il CCNL Commercio ha previsto una variazione dei periodi per l’assegnazione definitiva a mansioni superiori, ex 2103 cod. civ.

Fino al 31 dicembre 2019 si prevedeva – nel caso di assegnazione a mansioni superiori – che il lavoratore avesse diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diveniva definitiva, ove la medesima non avesse avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

Ora, tale disciplina è modificata in base ai seguenti periodo continuativo di permanenza:

  • 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello
  • 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello
  • 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello
  • 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello
  • Tuttavia, sono fatte salve le specifiche riguardanti le seguenti mansioni del 5° livello e relativo periodo di permanenza di 18 mesi al livello medesimo.

  • aiutante commesso addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori);
  • addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
  • addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari).
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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      L’indennità mensile è di 800 euro.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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