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Indennità di disoccupazione DIS-COLL: i chiarimenti INPS sui nuovi requisiti contributivi

L’INPScon Messaggio del 04 ottobre 2019, n. 3606 – ha ricordato i nuovi requisiti contributivi necessari per richiedere Indennità di disoccupazione DIS-COLL per i soggetti che hanno terminato un rapporto di co.co.co.

Tale indennità – istituita sperimentalmente dall’art. 15, Dlgs. n. 22/2015 e successivamente “stabilizzata” con l’art. 7, legge n. 81/2017 – ha subito una ulteriore modifica dall’art. 2, decreto legge n. 101/2019: la nuova norma ha, infatti, previsto che l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che (in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti) possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dall’1 gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 101/2019) la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione, ex art. 19, comma 1, Dlgs. n. 150/2015;
  • possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dall’1 gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
  • https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203606%20del%2004-10-2019.htm

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

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