L’INPS – con Messaggio del 04 ottobre 2019, n. 3606 – ha ricordato i nuovi requisiti contributivi necessari per richiedere Indennità di disoccupazione DIS-COLL per i soggetti che hanno terminato un rapporto di co.co.co.
Tale indennità – istituita sperimentalmente dall’art. 15, Dlgs. n. 22/2015 e successivamente “stabilizzata” con l’art. 7, legge n. 81/2017 – ha subito una ulteriore modifica dall’art. 2, decreto legge n. 101/2019: la nuova norma ha, infatti, previsto che l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che (in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti) possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dall’1 gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 101/2019) la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: