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INPS: nuove gestione ANF e compilazione del flusso UniEmens per il conguaglio

L’INPS – con Messaggio del 08 maggio 2019, n. 1777 – ha fornito alcune indicazioni in merito alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

Com’è noto, a decorrere dal 01 aprile 2019, le domande per la prestazione familiare devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello ANF/DIP – per il periodo compreso tra il 01 luglio 2018 ed il 30 giugno 2019, ovvero a valere sugli anni precedenti – restano comunque valide.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi calcolati dall’INPS sono visibili al cittadino e ai patronati nella specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso una apposita applicazione denominata “Consultazione Importi ANF”.

Tale applicazione consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti (ANF DIP): importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e periodo di riferimento.

Al riguardo, è possibile effettuare:

  • una ricerca puntuale (per singolo codice fiscale lavoratore);
  • una richiesta massiva (per tutti i lavoratori di un’azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega).

Mentre in caso di ricerca puntuale l’informazione sarà immediatamente disponibile e visualizabile in procedura, nel caso di richiesta massiva le informazioni saranno rese disponibili dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema.
Entrambe le modalità di consultazione consentono l’esportazione dei dati estratti in formato xml.

Per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens, l’Istituto precisa che fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di giugno 2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità.
A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione “DenunciaIndividuale” di “PosContributiva” del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF.

Scopri di più dal sito dell’Inps sulla nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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