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La nuova misura agevolativa del voucher 3I per le start up innovative

Nella Gazzetta Ufficiale del 04 settembre 2024, n. 207 è stato pubblicato il decreto MIMIT 08 agosto 2024, recante “Concessione, per l’anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I”.

Possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese.

Tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi:

  • servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
  • servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
  • servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

 

I servizi per l’acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. L’inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.

Ciascun soggetto può richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi, il soggetto beneficiario deve essere in possesso di una domanda di brevetto nazionale.

 

L’importo del voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis», nelle seguenti misure:

  • € 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
  • € 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
  • € 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto.

Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto.

L’agevolazione è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello.

Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i soggetti e il soggetto gestore, le motivazioni di revoca, nonché gli ulteriori aspetti applicativi saranno definiti con decreto del direttore generale della Direzione competente del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Con il medesimo decreto saranno fissati altresì i termini di apertura di presentazione delle domande.

 

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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