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La nuova modalità di richiesta degli Assegni Nucleo Familiari

L’INPS – con Circolare del 22 marzo 2019, n. 45 – ha illustrato le nuove modalità di presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori dipendenti non agricoli.

Al riguardo, viene precisato che a decorrere dal 01 aprile 2019 le domande – finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) – dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Scopri di più sulla nuova modalità di richiesta degli Assegni Nucleo Familiari

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, tramite:

  • il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo (in quanto cessato, ovvero fallito), il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

I lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo devono invece presentare domanda al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

Ai lavoratori di ditte cessate e fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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