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La nuova definizione di “attività stagionale” per i Centri di Assistenza Fiscale

Dopo l’entrata in vigore del cd. decreto dignità, c’è stata un’inevitabile contrazione dell’utilizzo dei contratti a termine, anche a seguito delle norme più stringenti in tema di “condizioni giustificatrici” sottese alla stipula di tali contratti, qualora di durata superiore a 12 mesi (ovvero, in caso di rinnovo).

Per ovviare a tali dettami, la contrattazione collettiva (di vari settori) è intervenuta per individuare “il perimetro” delle cd. attività stagionali (attività esulanti gli stringenti paletti della nuova normativa).

Al riguardo, si segnala che in data 20 febbraio 2019 è stato siglato – tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL – l’Accordo Nazionale sulla definizione di attività stagionale per i Centri di Assistenza Fiscale.

Le parti firmatarie hanno concordato che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale.

Nello specifico, “per far fronte alle specifiche necessità dei CAAF e della loro attività, le parti firmatarie hanno ribadito la necessità di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, ex Dlgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt.

  • 19, comma 2;
  • 21, comma 1;
  • 21, comma 2;
  • 23, comma 2, lett. c)

ed in deroga a quanto previsto dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.

Sono, inoltre, da intendersi sospese le limitazioni quantitative, ex art. 31, commi 1 e 2, Dlgs. n. 81/2015 per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento dei suddetti adempimenti, godranno ex art. 24, comma 3, Dlgs. n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro”.

In buona sostanza, “grazie” all’individuazione delle suddette attività stagionali (“campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche”) da parte della contrattazione collettiva, i CAAF potranno continuare ad assumere con contratto a tempo determinato, evitando il rischio vedersi contestata la causale giustificatrice indicata nella lettera d’assunzione.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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