L’INPS – con Messaggio del 20 giugno 2022, n. 2478 – si è nuovamente occupato dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti, ex lege n. 178/2020, alla luce del fatto che, a partire dal 30 giugno 2022, cesserà di avere effetti il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”: eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 D.L. n. 104/2020, dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS.
L’esonero spetta per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale.
L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Le strutture territoriali competenti, infatti, non potranno adottare provvedimenti concessori del codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.

Le istruzioni operative INPS sulla nuova misura Decontribuzione SUD PMI (2-2)
L’INPS – con Circolare n. 32/2025 – ha fornito le prime indicazioni sulla nuova Decontribuzione SUD, come novellata dalla legge n. 207/2024. In ragione dell’entità dello sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,