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La comunicazione relativa all’impiego di lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 16 giugno 2022, prot. n. 1229 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione relativa all’impiego di lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete.
In base alla disciplina riguardante i rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ex DM. del 29 ottobre 2021, n. 205, le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ivi comprese le comunicazioni di distacco devono essere effettuate telematicamente per il tramite del modello “UNIRETE”.
Le imprese aderenti ad un “contratto di rete” effettuano le suddette comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto (impresa di riferimento).
La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa di “riferimento”, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS a cura dell’impresa di “riferimento”.
I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul libro unico del lavoro dell’impresa di “riferimento” e le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

Le imprese della rete devono utilizzare il modello UNIRETE per comunicare sia i distacchi intra-rete sia quelli fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità.
In tal senso, il modello UNIRETE va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso una impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure ad impresa non appartenente alla rete mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello UNILAV tradizionale.
La “rete soggetto”, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete.
In tal caso, secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la “messa a fattor comune” dei dipendenti nell’ambito di una rete-soggetto è consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro.
Pertanto, in assenza di una esplicita esclusione normativa, le aziende in rete possono impiegare i lavoratori in forza ad una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.
In tale ipotesi, come per la rete-contratto, gli obblighi di comunicazione devono essere assolti tramite il modello UNIRETE.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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