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Le istruzioni INPS per la fruizione dell’assegno di natalità per il 2019

L’INPS – con Circolare del 7 giugno 2019, n. 85 – ha reso note le modalità applicative per la richiesta e la fruizione dell’assegno di natalità ai nati (ovvero, adottati) dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età (ovvero, del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione).


A decorrere dal 2019, viene riconosciuta una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato, in base ai seguenti criteri:

  • la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
  • ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
  • diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
  • in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
    se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo;
    se non si tratta di un primo evento, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
  • in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo. Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente;
  • in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli.


Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica ove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si chiede il beneficio (non può, pertanto, essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo).

La domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore. Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Scopri di più sulle istruzioni INPS per la fruizione dell’assegno di natalità per il 2019.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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