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Le novità sulla CIGS introdotte dalla legge di conversione sul Reddito di Cittadinanza

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 75 è stata pubblicata la legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

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Il provvedimento in specie – oltre ai già noti argomenti (RdC e “quota 100”) contiene alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Nel dettaglio, in sede di conversione del decreto legge n. 4/2019, sono stati inseriti gli artt. 26 bis, 26 ter e 26 quater sulla proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) oltre il periodo massimo normalmente previsto, nonché alcune disposizioni sulle prestazioni di cassa integrazione e mobilità in deroga.

Il dettato normativo prevede la possibilità di concessione della proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale:

  • nei limiti di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi e nel caso in cui presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane, e questi non siano attuabili nel limite temporale di 24 mesi;

nonché:

  • nel limite di 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale non attuabili nell’arco temporale di 12 mesi.

Per la CIG e la mobilità in deroga viene inoltre previsto l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni effettuate direttamente dall’Istituto.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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