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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto RdC e cd. quota 100

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 75 è stata pubblicata la legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

Scopri di più sulla legge di conversione del decreto RdC e cd. quota 100

Il provvedimento – di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 4/2019 – istituisce:

  • il reddito di cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
  • il superamento della legge Fornero (attraverso la cd. “quota 100”),con l’introduzione del diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (ecco perché viene definita “pensione quota 100”).

Con riferimento al RdC (come già ribadito dall’INPS, con Circolare n. 43/2019), il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Sono esclusi dalla DID – oltre ai soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi o di formazione – anche i:

  • percettori di Rdc pensionati;
  • beneficiari della Pdc;
  • soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • soggetti con disabilità.

A decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019.

Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.

L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.

Il beneficio economico del Rdc ha carattere assistenziale ed è, pertanto, esente da imposizione fiscale IRPEF.

Maggiori approfondimenti su tutte le questioni introdotte dal provvedimento in specie verranno affrontate nei prossimi articoli.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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