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Le novità sull’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o di pulizia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 27 marzo 2019, n. 5 – ha fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità di accesso, per i lavoratori delle imprese appaltatrici di servizi di mensa e pulizia, al trattamento CIGS per crisi per cessazione, in ragione della scadenza del contratto di appalto sottoscritto con l’azienda committente, a sua volta in CIGS.

Scopri le novità sull’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o di pulizia

Com’è noto, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale si applica:

  • alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione
  • alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa

che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante tale da comportare, per quest’ultima, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

La durata massima del trattamento non può essere superiore a quella del contratto di appalto.

Al riguardo, il MLPS ha precisato che – al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS – si può consentire l’accesso al suddetto trattamento per cessazione ex art. 44, decreto legge n. 109/2018 in quanto cessa l’attività dell’azienda appaltatrice del servizio di mensa o pulizia, in conseguenza della scadenza del contratto di appalto, a seguito della cessazione di attività dell’azienda committente, purché il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva.

In questo caso, ai fini della durata della CIGS, non rileva il fatto che il contratto di appalto venga a scadere e non venga prorogato proprio in ragione della cessazione di attività della committente.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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