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Ruolo di Coordinatore della sicurezza e partecipazione a corsi formativi per aggiornamento

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 20 marzo 2019, n. 3, promosso dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza – ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza.

Leggi l’Interpello del 20 marzo 2019, n°3

Com’è noto, la normativa prevede che l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento del ruolo di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori può essere svolto “anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari”: in tal caso, è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

Al contempo, il MLPS ha ricordato che – a mente dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 – “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità. L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste (…)”.

Pertanto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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