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Legge di Bilancio 2022: i nuovi incentivi occupazionali

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Leggi l’Atto sulla Gazzetta Ufficiale

Come in ogni Legge di Bilancio, anche in questa sono state previste nuove disposizioni in tema di sgravi contributivi in ambito lavoristico.

  • Esonero contributivo per lavoratori provenienti da imprese in crisi – istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica. Al riguardo, viene esteso l’esonero contributivo ex art. 1, comma 10, legge n. 178/2020 ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Tale beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 5 milioni di euro per l’anno 2023, 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2025.
  • Riduzione contributi lavoratori – previsto uno sconto contributivo a favore dei lavoratori dipendenti. Al riguardo, per i periodi di paga del 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di € 2.692 mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
  • Esonero TFR – confermato anche per il 2022 e il 2023, lo sgravio contributivo ex art. 43-bis del decreto legge n. 109/2018 in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che consente di non versare al Fondo di Tesoreria dell’INPS le quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e di non versare il ticket di licenziamento.
  • Decontribuzione per le lavoratrici madri – per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato è riconosciuto, in via sperimentale, per l’anno 2022, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nella misura del 50%, a decorrere del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
  • Assunzione lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale – a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale, ex art. 22-ter, Dlgs. n. 148/2015 è previsto un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento del lavoratore assunto, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito (l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea).
  • Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori – istituita anche un’agevolazione a sostegno della costituzione di cooperative di lavoratori. Al riguardo, viene riconosciuto alle società cooperative che si costituiscono a decorrere dal 01 gennaio 2022, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Tale esonero spetta nel limite massimo di € 6.000 su base annua, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della società cooperativa. L’esonero non compete qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  • Decontribuzione per i coltivatori diretti – confermato anche per l’anno 2022 l’esonero contributivo per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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