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Legge di Bilancio 2022: la riforma degli ammortizzatori sociali

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Leggi l’Atto sulla Gazzetta Ufficiale

Di particolare interesse, le disposizioni inerenti la riforma degli ammortizzatori sociali.

Tra le principali novità:

  • estensione, dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio e a tutti i contratti di apprendistato (finora erano previsti solo per l’apprendistato professionalizzante). Nel caso di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e “apprendistato di alta formazione e di ricerca”, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo (come eventualmente ridefinito dalle singole regioni o province autonome);
  • fermo restando che, per tutte le tipologie di apprendistato, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite);
  • estensione, dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni (finora erano richiesti 90 giorni);
  • inclusione nel computo dei dipendenti - ai fini della determinazione delle soglie dimensionali per il riconoscimento delle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale – dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti, che svolgono la prestazione lavorativa sia all’intero che all’esterno dell’azienda;
  • con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 01 gennaio 2022, la previsione di un unico massimale di trattamento d’integrazione, pari ad € 1.199,72;
  • viene previsto che, nel caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell’INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
  • la revisione delle norme in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con attività lavorativa. In particolare, viene eliminato il divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione. Viene, infatti, previsto che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
  • l’obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri che saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  • modificata la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

Nel dettaglio:

  1. viene prevista la riduzione del contributo a carico delle aziende che ricorrono alla cassa a partire dal 2025 e che non vi abbiano fatto ricorso per almeno 2 anni;
  2. dal 1° gennaio 2022, viene eliminato l’esonero previsto in favore delle aziende che fabbricano elettrodomestici con oltre 4.000 dipendenti che abbiano stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con riduzione concordata dell’orario di lavoro non superiore ai 15 mesi.
  • estesa, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 01 gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà (bilaterali, alternativi o territoriali) indipendentemente dal settore di appartenenza;
  • confermata, per le sospensioni e riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 la spettanza della CIGS, indipendentemente dal numero dei dipendenti, per le imprese del trasporto aereo, del sistema aereoportuale e dei partiti e movimenti politici.

Riordinate, poi, le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo l’estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati con apposito decreto del MLPS, di concerto con il MiSE.

I programmi devono perseguire il fine del recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze.

Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le suddette causali di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, al comma 200 viene previsto che ai datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti possa essere concesso un ulteriore intervento straordinario di integrazione salariale (inteso al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero), pari a un massimo di 12 mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili).

Con l’accordo sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego dei lavoratori.

La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

Ampliati, inoltre, i limiti di utilizzo dei contratti di solidarietà.

Nello specifico, viene previsto che, per i contratti stipulati a decorrere dal 01 gennaio 2022:

  • la riduzione media oraria non può essere superiore al 80% (in luogo del 60%) dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
  • per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% (in luogo del 70%) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Viene, infine, ridefinito l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e la tipologia delle relative tutele, prevedendo che tali fondi:

  • riguardino tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria che occupano almeno un dipendente;
  • per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, assicurano l’assegno di integrazione salariale, di importo e durata pari ai trattamenti di integrazione salariale.
  • Tutti i fondi già costituiti alla data del 01 gennaio 2022 dovranno adeguarsi alle nuove regole entro il 31 dicembre 2022 (ovvero, entro il 01 luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021).
  • In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale dell’INPS.

A decorrere dal 01 gennaio 2022, ai fini del rilascio del DURC è considerata anche la regolarità dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai fondi di solidarietà.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialicon Circolare del 03 gennaio 2022, n. 1 – ha reso note le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Visita il sito del Governo per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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