Nella Gazzetta Ufficiale del 03 luglio 2023, n. 152 è stata pubblicata la legge 03 luglio 2023, n. 85, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Al riguardo, l’art. 40 della legge di conversione del cd. decreto Lavoro ha confermato ad € 3.000, per il solo anno 2023, la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti che hanno figli fiscalmente a carico (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono a fiscalmente a carico). Si tratta dei fringe benefits, ovvero di forme di retribuzione non in denaro concesse al dipendente tramite l’uso di beni aziendali o la fruizione di specifici servizi (es. l’auto aziendale, il telefono cellulare, i buoni pasto, gli alloggi, le polizze assicurative sulla vita, l’erogazione di servizi asili nido, gli abbonamenti a servizi di trasporto pubblico, la cessione di prodotti aziendali a particolari condizioni di favore, un prestito personale concesso ai dipendenti a tassi inferiori a quelli di mercato).
Con riferimento ai lavoratori dipendenti privi di figli a carico, resta confermata la soglia ordinaria strutturalmente prevista, pari ad € 258,23 annui.
Rientrano nell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Com’è noto, i fringe benefits non concorrono a formare il reddito e sono dunque esenti sia fiscalmente che sotto il profilo contributivo se si configurano come beni o servizi ceduti di importo complessivamente non superiore ad € 258,23 nel periodo d’imposta.
Per l’applicazione della “nuova” soglia pari ad € 3.000, i datori di lavoro dovranno dare preventiva informativa alle RSU laddove presenti.
Inoltre, il lavoratore per fruire del bonus “rafforzato” dovrà dichiarare al datore di lavoro di aver diritto e dovrà indicare il codice fiscale dei figli a carico.
In presenza dei requisiti soggettivi da verificare in capo al lavoratore sono esclusi dal concorso nella formazione del reddito del lavoratore di tutti i benefits erogati, se globalmente inferiori ad € 3.000, anche se riconosciuti ad personam.