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Legge n. 85-2023 – le novità sulle prestazioni occasionali nel turismo

Nella Gazzetta Ufficiale del 03 luglio 2023, n. 152 è stata pubblicata la legge 03 luglio 2023, n. 85, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Al riguardo, l’art. 37 della legge di conversione del cd. decreto Lavoro ha novellato l’art. 54-bis, decreto-legge n. 50/2017, peraltro, già modificata dall’art. 1, comma 342, legge n. 197/2022.

Andando nel dettaglio, la soglia prevista per l’utilizzo di prestazioni occasionali tramite i voucher telematici INPS, è stata confermata ad € 15.000 annui per i seguenti settori economici:

  • eventi, fiere e congressi;
  • stabilimenti termali;
  • parchi divertimento.

Questa novità si applica solo alle aziende che hanno alle proprie dipendenze un massimo di venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Resta invariata la soglia di € 10.000 annui per tutti gli altri comparti economici, con un massimo di 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato.
A decorrere dal 04 luglio 2023 i voucher possono essere utilizzati anche da persone fisiche (per il pagamento di prestazioni in cui il datore di lavoro non è un’azienda o un professionista), ed in questo caso cambiano nome e diventano Libretti di Famiglia. Si tratta di uno strumento, nominativo e prefinanziato, composto da titoli di pagamento del valore di € 10 euro. Ogni titolo serve a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

Per le imprese, la legge usa la terminologia “contratto telematico di prestazione occasionale”, con cui
vengono identificati i nuovi voucher 2023 per i rapporti di lavoro occasionale.

Ciascun utilizzatore (datore di lavoro), per il pagamento delle prestazioni rese a suo favore da uno o più prestatori, può acquistare i voucher (libretti di famiglia o contratto telematico occasionale) scegliendo una delle seguenti modalità:

  • sulla piattaforma informatica INPS;
  • presso gli uffici postali;
  • presso i rivenditori di articoli di monopolio (tabaccai).

In merito ai pagamenti delle prestazioni lavorative effettuate, i prestatori possono richiedere il compenso presso qualsiasi sportello postale o tabaccaio, presentando l’autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, dove vengono identificate le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo.

Clicca qui per saperne di più.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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