Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 02 ottobre 2019, n. 6, promosso da Confindustria Radio Televisioni – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai limiti di utilizzabilità del DPR n. 1525/1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”.
Andando nel dettaglio, il MLPS ha risposto alle seguenti due domande:
Con riferimento al primo quesito, il MLPS ha precisato che è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale non solo del personale artistico o giornalistico, ma anche di quello impiegatizio e operaio addetto ai singoli spettacoli o alla serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita nel settore radiotelevisivo, in quanto – nelle more dell’adozione del decreto ministeriale che ridefinisce le attività stagionali – continua a trovare applicazione il DPR n. 1525/1963 la cui finalità è quella di implementare le ipotesi di apposizione del termine nello specifico settore dello spettacolo, sia per il personale artistico e tecnico della produzione degli spettacoli, sia per il personale diverso (es.quello impiegatizio e operaio).
Quanto al secondo quesito, il MLPS ha confermato che la contrattazione collettiva di settore, ex art. 51, Dlgs. 81/2015, può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle del DPR citato alle quali non si applicano i limiti sui contratti a termine.
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-124-04-n-6-2019.pdf