Il 2 settembre 2019 è stato sottoscritto – tra ConfCommercio Roma e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS – l’Accordo sulla stagionalità nel settore del commercio per la provincia di Roma.
L’Accordo in commento riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine, nei seguenti periodi:
a) commerciali ubicate nel I e X Municipio;
b) musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive;
c) parcheggi e autorimesse;
d) noleggio di veicoli a motore e non;
e) servizi di bus turistici.
L’Accordo si applica alle imprese associate a Confcommercio Roma e che applicano e rispettano integralmente sia la parte economica/normativa che la parte obbligatoria del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (e che non utilizzano contratti di lavoro intermittente nei suddetti periodi).
L’Accordo in commento si inserisce in un “percorso già tracciato” in altri comparti e/o in altri territori: in tal modo, la contrattazione collettiva sta “sterilizzando” la portata limitatrice del cd. decreto dignità in tema di contratti a termine.
Infatti, con l’individuazione di attività e periodi declinati all’interno della cd. “stagionalità”, è permesso all’azienda di continuare ad utilizzare il contratto a tempo determinato, senza ricadere:
a) nelle criticità inerenti l’inserimento delle causali giustificatrici;
b) nei maggiori costi (aumento dell’aliquota contributiva conto azienda) in caso di rinnovo di un contratto a termine precedentemente stipulato.