L’ANPAL – con Decreto Direttoriale del 19 aprile 2019, n. 178 – ha istituito l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumano – nel periodo intercorrente tra il 01 maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019 – persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra i 16 e 34 anni;
- 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ex Decreto MLPS del 17 ottobre 2017.
Tali soggetti non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo in commento:
- riguarda le assunzioni effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- è pari alla contribuzione previdenziale (a carico dei datori di lavoro privati), con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.060 su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
- può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante e per i rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro;
- è proporzionalmente ridotto, in caso di lavoro a tempo parziale il massimale;
- deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021;
- è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8, decreto legge n. 4/2019 (Reddito di Cittadinanza);
- è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, art. 1-bis, decreto legge n. 87/2018 (cd. decreto “dignità”).
Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.
L’INPS effettua le seguenti operazioni:
- determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
- verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
- accerta la disponibilità residua delle risorse;
- comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Per la piena fruizione della misura, si è in attesa delle relative istruzioni operative dell’INPS.
Scopri di più sul Decreto Direttoriale del 19 aprile 2019, n. 178.