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Operativo da maggio 2019 l’Incentivo Occupazione Sviluppo SUD

L’ANPAL – con Decreto Direttoriale del 19 aprile 2019, n. 178 – ha istituito l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019.

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumano – nel periodo intercorrente tra il 01 maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019 – persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 16 e 34 anni;
  • 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ex Decreto MLPS del 17 ottobre 2017.


Tali soggetti non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo in commento:

  • riguarda le assunzioni effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • è pari alla contribuzione previdenziale (a carico dei datori di lavoro privati), con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.060 su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
  • può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante e per i rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro;
  • è proporzionalmente ridotto, in caso di lavoro a tempo parziale il massimale;
  • deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021;
  • è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8, decreto legge n. 4/2019 (Reddito di Cittadinanza);
  • è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, art. 1-bis, decreto legge n. 87/2018 (cd. decreto “dignità”).


Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.

L’INPS effettua le seguenti operazioni:

  • determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
  • verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
  • accerta la disponibilità residua delle risorse;
  • comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.


A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Per la piena fruizione della misura, si è in attesa delle relative istruzioni operative dell’INPS.

Scopri di più sul Decreto Direttoriale del 19 aprile 2019, n. 178.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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