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PRIVACY: le nuove modalità di trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2019, è stato pubblicato il Provvedimento 5 giugno 2019, n. 176, recante “Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101“.

Con tale provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha ridefinito le prescrizioni da adottare per trattare correttamente le categorie particolari di dati in vari settori di attività. Nel dettaglio, sono stati previsti 5 distinti documenti:

  • prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (Aut. gen. n. 1/2016);
  • prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (Aut. gen. n. 3/2016);
  • prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati (Aut. gen. n. 6/2016);
  • prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (Aut. gen. n. 8/2016);
  • prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (Aut. gen. n. 9/2016).

Con riferimento al primo punto, viene precisato che sono soggetti interessati tutti coloro che, a vario titolo (sia come titolare che come responsabile del trattamento), effettuano trattamenti per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, ci si riferisce a:

  • agenzie per il lavoro e altri soggetti che, in conformità alla legge, svolgono, nell’interesse di terzi, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale ivi compresi gli enti di formazione accreditati;
  • persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali, enti, associazioni e organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale;
  • organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa dell’Unione europea, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;
  • soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell’interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ex lege n. 12/1979, che disciplina la professione di consulente del lavoro;
  • associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro e il medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che opera in qualità di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro o di strutture convenzionate.

Oggetto del trattamento sono i dati personali, acquisiti di regola direttamente presso l’interessato, riferiti a:

  • candidati all’instaurazione dei rapporti di lavoro, anche in caso di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 111-bis del codice);
  • lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, di formazione, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro occasionale ovvero praticanti per l’abilitazione professionale, ovvero prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione;
  • consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari;
  • soggetti che svolgono collaborazioni organizzate dal committente, o altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio;
  • persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi predetti;
  • terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale;
  • terzi familiari o conviventi dei soggetti di cui alle precedenti lett. b) e d) per il rilascio di agevolazioni e permessi.

Scopri di più sul Provvedimento 5 giugno 2019 n. 176.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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