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Pubblicato il decreto legge con le misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

Nella Gazzetta Ufficiale del 08 giugno 2021, n. 135 è stato pubblicato il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Al riguardo, per il II semestre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso di specifici requisiti.

I soggetti interessati devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
    • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
    • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  2. con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE, in corso di validità, calcolato ex art. 7, DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

 

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.
Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. L’assegno non concorre alla formazione del reddito.

Infine, a decorrere dal 01 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare, è riconosciuta una maggiorazione di:

  • € 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli,
  • € 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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