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Pubblicato in GU il decreto sull’autoimprenditorialità giovanile in agricoltura

Nella Gazzetta Ufficiale del 08 giugno 2021, n. 135 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 aprile 2021, recante “Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile in agricoltura”.

Le agevolazioni previste si applicano:

  • alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola, ex art. 2135 cod. civ. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

2) esercitare esclusivamente l’attività agricola;

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diritto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;

5) avere sede operativa nel territorio nazionale;

  • alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, numm. 2, 3 e 5 da almeno due anni.

I progetti finanziabili, che non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda, non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  • miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al trentacinque per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

Relativamente alle modalità operative, ISMEA trasmetterà al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire:

  • i criteri,
  • le modalità di presentazione delle domande,
  • le procedure di concessione e di liquidazione,
  • i limiti relativi agli interventi.

In assenza di osservazioni da parte dei suddetti Dicasteri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotterà le istruzioni applicative e le pubblicherà sul proprio sito istituzionale (http://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare).

Clicca e leggi di più sul sito della Gazzetta Ufficiale.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.