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Pubblicato il Regolamento FEG per i lavoratori a rischio imminente licenziamento (2-2)

Il pacchetto coordinato di misure di politica attiva destinato ai lavoratori espulsi dal lavoro può comprendere:

  • formazione e riqualificazione su misura;
  • certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite;
  • assistenza alla ricerca di un impiego;
  • orientamento professionale, servizi di consulenza, tutoraggio, assistenza alla ricollocazione professionale;
  • promozione dell’imprenditorialità, supporto alla creazione d’impresa e al rilevamento di imprese da parte dei dipendenti;
  • attività di cooperazione.

Di seguito, le misure speciali di durata limitata

  • indennità per la ricerca di un lavoro;
  • incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro;
  • indennità per la mobilità territoriale;
  • indennità di soggiorno o di formazione;
  • indennità di assistenza;
  • prestazioni per figli a carico.

 

Il pacchetto coordinato di misure di politica attiva destinato ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente può comprendere:

  • attività di formazione e riqualificazione;
  • certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite;
  • servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività mirate per gruppi;
  • orientamento professionale;
  • servizi di consulenza;
  • tutoraggio;
  • assistenza al ricollocamento;
  • promozione dell’imprenditorialità;
  • attività di cooperazione.

Il pacchetto coordinato non include indennità o sovvenzioni di avviamento per la creazione di impresa.

Il FEG non finanzia misure speciali di durata limitata non collegate alla partecipazione dei beneficiari a misure di politica attiva, né misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi di lavoro.

 

La Regione/Provincia autonoma in cui si verificano gli esuberi, ovvero l’impresa richiedente interessata dal processo di ristrutturazione, chiedono all’Autorità di gestione (AdG) di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG, attivando la Cabina di Regia FEG.

L’impresa può presentare la richiesta di contributo entro 14 settimane a decorrere dalla data in cui, in conformità dell’art. 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE ha trasmesso all’autorità pubblica competente la prima comunicazione scritta ai rappresentanti dei lavoratori, contenente, tra l’altro, il numero e le categorie di lavoratori da licenziare.

In tale ambito, l’AdG effettua controlli ex ante al fine di verificare la capacità finanziaria e amministrativa dell’impresa, le informazioni fornite, la conformità del pacchetto coordinato, la sussistenza di rischi finanziari per lo Stato membro richiedente.

Nel caso in cui si tratti di lavoratori espulsi dal lavoro la domanda è inoltrata alla Commissione europea entro 12 settimane dal verificarsi degli esuberi.

 

Salvo eventuali proroghe, la Commissione europea conclude la valutazione della conformità della domanda entro 50 giorni lavorativi dalla sua ricezione. In caso di esito positivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di concessione del contributo.

Entro 6 settimane, è adottata la decisione congiunta di mobilitazione del Fondo.

 

La Regione/Provincia autonoma è responsabile della gestione, attuazione e controllo degli interventi oggetto di finanziamento. A tal fine adotta un adeguato meccanismo di gestione e controllo delle misure.

L’AdG eroga alla Regione/Provincia autonoma, ovvero all’impresa richiedente, un anticipo parziale dell’importo cofinanziato dal FEG a titolo di acconto.

Le misure approvate devono essere realizzate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

 

Entro 6 mesi dalla conclusione degli interventi, la Regione/Provincia autonoma, ovvero l’impresa richiedente, trasmettono all’AdG la documentazione relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute ai fini dell’erogazione del saldo.

Durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione, la Commissione effettua di propria iniziativa un’indagine presso i beneficiari volta a raccogliere dati sull’evoluzione percepita dell’occupabilità dei beneficiari o sulla qualità dell’impiego trovato.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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