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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del decreto legge cd. Sostegni bis (3-4)

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, n. 123 è stato pubblicato il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Il provvedimento in specie prevede un ulteriore restyling del contratto di espansione, dopo le disposizioni contenute nella legge n. 178/2020, prevedendo un ampliamento della platea anche alle aziende con almeno 100 dipendenti, sia per quel che riguarda la riduzione dell’orario che per quel che riguarda lo scivolo ai fini pensionistici.

Al riguardo, si ribadisce che il contratto di espansione è uno strumento azionabile nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico che, comportano l’esigenza di modificare le competenze professionali in organico attraverso un loro impiego più razionale e, in ogni caso, l’assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato. Consente poi di attivare, al ricorrere di bene determinate fattispecie, l’accesso da parte dei lavoratori a certe condizioni alla pensione di vecchiaia o anticipata sulla base di un regime agevolato.

L’iter di attivazione prevede una procedura di consultazione sindacale che porta alla stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il contratto di espansione deve contenere il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione e la programmazione temporale delle assunzioni, l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante.

Con riferimento alle professionalità in organico deve ancora prevedersi la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dallo scivolo anticipato.

In deroga agli artt. 4 e 22, Dlgs. 148/2015 relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, è prevista la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi per i lavoratori per i quali è consentita la riduzione dell’orario di lavoro nel limite del 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.

La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

Clicca e leggi il provvedimento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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