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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del decreto legge cd. Sostegni bis (2-4)

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, n. 123 è stato pubblicato il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

A mente dell’art. 40, vengono introdotte alcune novità sul cd. divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo da parte dei datori di lavoro destinatari del trattamento di cassa integrazione ordinaria conseguente alla crisi epidemiologica da Covid-19, stabilendo che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Com’è noto, il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per GMO è in vigore senza soluzione di continuità dal 17 marzo 2020, ex decreto legge n. 18/2020, che precludeva anche la possibilità per le parti di attivare (o proseguire) la procedura obbligatoria di conciliazione in caso di programmato licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il divieto è dunque stato prorogato di pari passo con gli ammortizzatori sociali Covid (CIGO, CIGD, FIS e CISOA) che sono stati istituiti dal 23 febbraio 2020 e via via prorogati dalla normativa emergenziale.

Il divieto di licenziamento, dunque, preclude al datore di lavoro di:

  • avviare procedure di licenziamento collettivo;
  • recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo “ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966”.

Il provvedimento in vigore del 26 maggio u.s. prevede che, a partire dal 01 luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.

Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal 01 luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.

Tale divieto non si applica al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa
  • stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Clicca e leggi il provvedimento.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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