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Sportello Impresa: il nuovo Avviso di FAPI (2-2)

Le attività formative possono essere realizzate attraverso diverse modalità didattiche, tra cui:

  • formazione in aula;
  • training on the job;
  • coaching e affiancamento;
  • formazione a distanza sincrona o asincrona;
  • partecipazione a workshop, seminari e convegni.

Le attività di formazione a distanza possono arrivare fino al 100% delle ore di progetto, purché coerenti con gli obiettivi formativi e supportate da adeguati sistemi di monitoraggio e verifica dell’apprendimento.

Accanto alle attività formative, i piani possono prevedere azioni propedeutiche e di accompagnamento, quali: analisi dei fabbisogni, attività di monitoraggio, assessment organizzativi, studi e ricerche, seminari di sensibilizzazione e sviluppo di materiali didattici.

 

La valutazione dei piani formativi è effettuata dal nucleo tecnico di valutazione sulla base di criteri quali:

  • coerenza del piano con le strategie aziendali;
  • qualità della progettazione formativa;
  • innovatività degli interventi;
  • sistemi di monitoraggio e valutazione;
  • certificazione delle competenze.

I piani devono ottenere un punteggio minimo di sessanta punti per essere ammessi al finanziamento, con la possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo fino a trenta punti in presenza della sottoscrizione delle parti sociali.

 

Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI:

  • Imprese o Consorzi di Imprese che alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI e che si impegnino a mantenerne l’iscrizione per almeno 24 mesi a far data dalla dichiarazione stessa, pena la revoca del contributo;
  • Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico formale delle Aziende beneficiarie. L’accreditamento dovrà essere documentato a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000;
  • Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti, alle quali possono aderire le Università pubbliche e private, gli Istituti di Istruzione Superiore. In tal caso il titolare responsabile del Piano e del contributo finanziario FAPI è il capofila dell’ATI/ATS che dovrà essere accreditato presso la Regione di pertinenza del Piano;
  • Enti nazionali indicati nel CCNL di settore (c.d. ENTI CCNL) per la formazione professionale e continua dei lavoratori delle aziende che applicano lo stesso contratto, in qualità di capofila titolare.

 

Il soggetto proponente titolare del contributo finanziario, qualora lo stesso Piano sia finanziato dal FAPI, diventa il Soggetto attuatore dell’intervento.

Le aziende beneficiarie degli interventi devono risultare iscritte al FAPI al momento di presentazione della domanda di contributo.

 

Sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da imprese aderenti e versanti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo, ex art. 25, legge n. 845/1978.

Nel dettaglio, sono destinatari delle attività formative:

  • lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato;
  • apprendisti;
  • lavoratori temporaneamente sospesi;
  • soci lavoratori di cooperative;
  • lavoratori con contratti a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro.

 

In via straordinaria, possono partecipare alla formazione anche i titolari di microimprese, senza riconoscimento dei costi.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.