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Trasferimento d’azienda e intervento del fondo garanzia del TFR – i chiarimenti dell’INPS

L’INPS – con Messaggio del 14 giugno 2019, n. 2272 – ha fornito alcune indicazioni riepilogative sulle modalità di intervento del Fondo di garanzia nelle diverse ipotesi di trasferimento d’azienda.

Nel dettaglio, è stato precisato che se il trasferimento d’azienda è stato effettuato da un’azienda cedente “solvibile (cd. in bonis), il Fondo di garanzia del TFR può intervenire, per l’intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario, vale a dire dell’imprenditore che riveste la qualifica di datore di lavoro nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.

Quando, invece, il trasferimento d’azienda è attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale, è possibile derogare a tutto o ad alcune delle tutele, ex art. 2112 cod. civ..

Nello specifico, in caso di trasferimento attuato da aziende sottoposte a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività, alla fattispecie dei lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non si applica l’articolo 2112 cod. civ., salvo che dall’accordo sindacale risultino condizioni di miglior favore.

Qualora, invece, il trasferimento sia attuato da aziende poste in amministrazione straordinaria, in caso di continuazione dell’esercizio di impresa, e da aziende per le quali sia stata aperta una procedura di concordato preventivo, le disposizioni dell’art. 2112 cod. civ. trovano applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo sindacale suddetto.

Infine, nel caso in cui l’accordo preveda il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità e in deroga alla responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti di lavoro esistenti all’atto del trasferimento. In tale circostanza, il datore di lavoro cessionario non risponde del debito per TFR (inoltre, in assenza di soluzione di continuità del rapporto, non si realizza la condizione di esigibilità del credito ex art. 2120 cod. civ. e, quindi, del presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia).

Scopri di più sui chiarimenti dell’INPS riguardo il trasferimento d’azienda e intervento del fondo garanzia del TFR.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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