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Verifica Green Pass ed accesso nei luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022

A mente del decreto legge n. 1/2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, da martedì 15 febbraio 2022, i soggetti che hanno compiuto il 50° anno di età e che svolgono in Italia:

  • una attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni;
  • una attività di mera formazione, anche in qualità di discenti;
  • una attività di volontariato;

per accedere nei luoghi deputati ad effettuare una delle prestazioni suindicate, dovranno possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 emessa per vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato).
In particolare, la disposizione riguarda tutti i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea ed i cittadini stranieri (extra-UE), i quali dovranno presentare, al fine di avere libero accesso ai luoghi di lavoro, un green pass rilasciato per uno dei seguenti motivi:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
  • avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Non sarà possibile, per questa tipologia di lavoratori, l’accesso ai luoghi di lavoro con l’esibizione di un green pass rilasciato per l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (green pass base).

Tale disposizione riguarda esclusivamente coloro ai quali si applica l’obbligo di presentazione di una certificazione verde Covid-19.
Pertanto, l’obbligo di presentazione di un green pass rafforzato o base, a seconda dell’età del lavoratore, non sussiste per quei lavoratori esentati dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle Circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

In definitiva, dal 15 febbraio 2022, i datori di lavoro dovranno effettuare controlli diversi a seconda del tipo di lavoratore:

  • lavoratori under 50: verificare il possesso di un green pass base (ricevuto per aver effettuato il vaccino, per essere guariti dal Covid-19 oppure per aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare);
  • lavoratori che hanno compiuto 50 anni: verificare il possesso di un green pass rafforzato (ricevuto per aver effettuato il vaccino o per essere guariti dal Covid-19);
  • lavoratori esentati dal vaccino: verificare il possesso di idonea certificazione medica.

Qualora gli organi di vigilanza dovessero evidenziare il fatto che il datore di lavoro non abbia proceduto a regolamentare le modalità organizzative per il controllo della certificazione verde Covid-19 ovvero non abbia proceduto ad effettuare le relative verifiche, dovranno procedere a sanzionare il datore di lavoro.
In tal senso, si ricorda che per tali addebiti è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da € 400 ad € 1.000.
La reiterazione della violazione comporterà il raddoppio della sanzione.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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