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Assegno Unico Universale: al via le istruzioni operative dell’INPS

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”.
A decorrere da marzo 2022 viene istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico (un nuovo beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE).

L’INPS – con Messaggio del 31 dicembre 2021, n. 4748 – ha comunicato che, a partire dal 01 gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’Istituto la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico.
La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’importo dell’assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. La domanda si presenta nelle stesse modalità dell’assegno temporaneo.

L’assegno è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’assegno sarà corrisposto dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.

Leggi il testo completo del Messaggio n° 4748 del 31-12-2021

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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