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I nuovi modelli di domanda per Assegno unico a percettori Rdc

L’INPScon Messaggio del 20 maggi0 2022, n. 2261 – si è occupato nuovamente dell’Assegno Unico spettante ai percettori di Reddito di cittadinanza per comunicare l’avvenuto rilascio in procedura del modello Rdc – Com AU.

La corresponsione dell’integrazione spettante avviene tenendo conto del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU mediante la verifica dei ruoli di “dichiarante”, “coniuge” e “figlio”.

L’unico genitore deve provvedere alla presentazione del modello ai fini del riconoscimento della restante quota del 50%, selezionando una delle seguenti opzioni presenti nel modello:

  • decesso dell’altro genitore;
  • allontanamento dell’altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
  • affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc;
  • genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano;
  • esistenza dell’accordo con l’altro genitore, in virtù del quale si chiede l’attribuzione dell’intero importo.

In caso di nuclei Rdc complessi, ove siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti, l’integrazione è già stata riconosciuta dall’INPS, posto che la genitorialità sia stata già individuata sulla base dell’ISEE. In caso contrario, la filiazione rispetto a Lucia deve essere appurata e, pertanto, sarà necessario provvedere all’inoltro di un modello Rdc – Com AU.

Nell’ipotesi di figli minorenni a carico che raggiungano la maggiore età in corso di godimento dell’integrazione Rdc/AU, il riconoscimento d’ufficio dell’assegno si interromperà a partire dal mese successivo al compimento della maggiore età. Qualora sussistano le condizioni per l’accesso del figlio all’integrazione Rdc/AU, sarà necessario trasmettere un modello Rdc – Com AU o integrare un modello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione spettante per la presenza nel nucleo Rdc di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro e della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori, sarà necessario selezionare le relative opzioni nell’apposita sezione del modello Rdc – Com AU, per ogni figlio.

Il modello Rdc – Com AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso:

  • il sito internet;
  • gli Istituti di patronato.

A decorrere dal mese di marzo di ogni anno, per il riconoscimento dell’integrazione eventualmente spettante nell’anno di competenza dell’AUU.

Conseguentemente, non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 01 marzo 2022.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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