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In legge di bilancio 2020 gli sgravi contributivi per nuove assunzioni under 35

Nel disegno di legge di bilancio 2020, attualmente in discussione alla Commissione bilancio del Senato, sta emergendo la volontà di risoluzione (una volta per tutte) del problema connesso agli incentivi occupazionali per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 35 anni.

Com’è noto, la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), aveva previsto – a decorrere dal gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 – uno sgravio contributivo in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti under 35 anni; dal 2019 in poi, tale incentivo era riconosciuto per le assunzioni di under 30 anni.

Il cd. decreto dignità (decreto legge n. 87/2018), aveva successivamente previsto un analogo incentivo (a decorrere dal 2019) per le assunzioni under 35 anni: l’operatività del suddetto incentivo, però, era rimandata ad un Decreto Interministeriale MLPS/MEF (da emanare entro ottobre 2018) ed ad una Circolare esplicativa INPS.

Trascorso tutto il 2019, non si è avuta alcuna notizia dell’incentivo normato dal cd decreto dignità, pertanto, attualmente, si ha:

  • La piena operatività dell’incentivo per gli under 30 anni, ex lege di bilancio 2018.
  • Esclusivamente la norma teorica dell’incentivo per gli under 35 anni, ex decreto legge n. 87/2018.

L’attuale legge di bilancio 2020 sta risolvendo la criticità nel modo più semplice possibile: abrogando quanto normato dal decreto legge dignità ed, al contempo, modificando quanto previsto nella legge n. 205/2017, riportando l’incentivo in caso di assunzione di under 35 (mantenendo, dunque, tutte le caratteristiche dell’incentivo già operativo da quasi due anni).

Pertanto, se non ci saranno “sgradite sorprese” nel corso dell’iter parlamentare, si arriverà al seguente quadro normativo:

  • alle imprese private (aziende e studi professionali) verrà riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi, quindi, premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 3.000 su base annua, eventualmente riparametrato ove applicato su base mensile;
  • l’incentivo verrà riconosciuto per l’assunzione di lavoratori (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti) che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Tale incentivo verrà, inoltre, riconosciuto anche in caso di conversione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (a condizione che i lavoratori che si intende stabilizzare possiedano, alla data della conversione del rapporto, il requisito anagrafico richiesto.

TALE NOVITA’ RIGUARDERA’ IL BIENNIO 2019/2020: PERTANTO, VERRANNO RICONOSCIUTI, IN MANIERA RETROATTIVA, GLI INCENTIVI ANCHE ALLE AZIENDE CHE ABBIANO ASSUNTO – NEL CORSO DEL 2019 – LAVORATORI AVENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DALLA NORMA IN COMMENTO.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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