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INPS: online la procedura per le domande di CIGD dei lavoratori sportivi

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Clicca qui per leggere l’Atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Al riguardo, l’INPScon Messaggio del 21 agosto 2020, n. 3137 – ha reso note le prime indicazioni operative in relazione alle modalità di presentazione delle domande di Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi.

Andando nel dettaglio, la domanda è disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.

Al portale “Servizi per aziende e consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.

All’interno dell’opzione specificata “CIG in deroga INPS”, selezionando “invio domande”, viene proposto un menu a tendina con le seguenti tre scelte: “deroga INPS”, “deroga plurilocalizzata” e “deroga INPS SPORTIVI”. Per la presentazione delle domande di cui all’oggetto dovrà, pertanto, essere selezionata l’opzione “deroga INPS SPORTIVI”.

Per presentare la domanda è necessario inserire la matricola del datore di lavoro e il periodo di sospensione, mentre le altre scelte (come, ad esempio, richiesta e tipo pagamento) sono preimpostate e non modificabili.

Al trattamento possono accedere esclusivamente le aziende aventi Codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08 e che, al momento, non è prevista l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate.

L’acquisizione dei dati della domanda viene completata selezionando l’unità produttiva dall’elenco proposto dalla procedura e allegando la lista dei beneficiari in formato “csv”; è obbligatorio anche l’inserimento dell’accordo sindacale in formato “pdf” e della relativa data di sottoscrizione.

Le domande già presentate alle Regioni o alle Province autonome non devono essere presentate nuovamente all’INPS. Tali domande, infatti, sono considerate valide e saranno autorizzate dalle medesime Regioni e Province autonome nei limiti delle risorse loro assegnate.

Clicca qui e vai sul sito INPS per saperne di più

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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