L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 10 marzo 2021, n. 413 – ha fornito un necessario chiarimento in materia di deroghe alla disciplina generale del contratto a termine per le attività stagionali, in merito alla:
- conferma della circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali, ex artt. 19 e ss., Dlgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore;
- possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi, ex DPR n. 1525/1963.
Relativamente al punto a), l’INL ha ribadito la possibilità per la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle indicate dal Dpr 125/1963.
Quanto al punto b), l’INL – stante la necessità, per le imprese turistiche stagionali, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico – non evidenzia alcuna criticità affinché le medesime imprese, che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno, possano sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato (non ritenendo, peraltro, che tali contratti inficino la connotazione stagionale delle relative attività).
L’intervento dell’INL è particolarmente importante, in quanto – dal combinato disposto dell’art. 19, comma 2, Dlgs. n. 81/2015 ed art. 21, comma 2, Dlgs. n. 81/2015 – per ovviare ai rigidi paletti imposti dal novellato Dlgs. n. 81/2015 in tema di proroghe/rinnovi, le parti sociali hanno definito una serie di accordi collettivi tesi ad individuare “la stagionalità” nei propri comparti.