Nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2019, n. 23 è stato pubblicato il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni“.
Il reddito di cittadinanza – una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione – è compreso tra € 480 ed € 9.360 annui ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. L’erogazione può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.
Il RdC è riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta RDC.
Il disegno di legge di conversione è attualmente in discussione alla Camera dei deputati, dopo essere stato approvato in Senato.
A decorrere dal 6 marzo 2019, è possibile presentare la domanda per il RdC:
- negli uffici postali compilando il modulo Inps;
- online attraverso il sito dell’INPS se si è in possesso dell’identità digitale Spid;
- online attraverso il sito del Reddito di cittadinanza se si è in possesso dell’identità digitale Spid;
- tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF).
Si ha tempo fino al 31 marzo per richiedere che il contributo sia erogato ad aprile 2019.
Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
Cittadinanza, residenza e soggiorno – il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Economici – il nucleo familiare deve essere in possesso di:
- un valore ISEE inferiore ad € 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 6.000 per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino ad € 10.000), alla presenza di più figli (€ 1.000 in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (€ 5.000 in più per ogni componente con disabilità);
- un valore del reddito familiare inferiore ad € 6.000 annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata ad € 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata ad € 9.360.
Per accedere alla misura, inoltre, è necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto.