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Il nuovo congedo per i genitori lavoratori dipendenti con figli in quarantena o DAD o con disabilità grave

L’INPScon Messaggio del 25 marzo 2021, n. 1276 – ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo congedo, ex art. 2, decreto legge n. 30/2021, per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto, o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi.

Tale congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (cioè, non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di 14 anni.

I requisiti della convivenza e il limite di 14 anni di età non trovano applicazione per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i genitori con figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.

Infine, l’INPS dà atto che il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da COVID-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

I genitori lavoratori dipendenti pubblici devono presentare la domanda di congedo direttamente all’Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Clicca e collegati al sito INPS per saperne di più

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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