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Le nuove modalità di richiesta ed erogazione ai beneficiari del RdC del beneficio addizionale per l’avvio di attività di lavoro autonomo

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2021, n. 115 è stato pubblicato il Decreto MLPS 12 febbraio 2021, recante “Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale”.

Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l’avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale in commento.

Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l’avvio delle attività è comunicato mediante modello «COM Esteso» entro trenta giorni dall’inizio della stessa attività.
Per tali attività, avviate nei mesi per i quali si è già fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall’avvio, il beneficio addizionale non spetta.
Per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc è ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale è necessario effettuare una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello «COM Esteso».
Fermi restando i requisiti previsti, l’importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di € 780 mensili.
L’importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione.
Il beneficio addizionale è riconosciuto dall’INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell’INPS e in quelli delle amministrazioni collegate.
Resta salvo, in capo all’INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello «COM Esteso» per l’accesso al beneficio addizionale.
L’incentivo è erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.

Il beneficio addizionale viene revocato qualora:

  • l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall’avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;
  • il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto legge n. 4/2019;
  • il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc, ex art. 7, decreto legge n. 4/2019, ovvero sia destinatario di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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