L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 24 maggio 2021, n. 371 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile al rimborso spese che una Società istante intende riconoscere, ai propri dipendenti in smart working, per il costo della connessione internet.
Al riguardo, è stato precisato che se il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente non è supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non sembra poter essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ex art. 51, comma 1, del TUIR.
L’AE ha, inoltre, specificato che nella misura in cui l’attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, i predetti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle spese per prestazioni di lavoro.