L’INPS – con Circolare del 30 giugno 2021, n. 94 – ha fornito le istruzioni sull’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (cd. ISCRO), normata – in via sperimentale, per gli anni 2021/2023 – dall’art. 1, commi 386 – 400, legge n. 178/2020, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
Il documento di prassi chiarisce che i destinatari dell’ISCRO sono i liberi professionisti – compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione Separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 – che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni antecedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore ad € 8.145;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Per fruire dell’indennità ISCRO, i potenziali beneficiari dovranno presentare domanda all’INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Esclusivamente per l’anno 2021, l’INPS ha reso noto che la domanda può essere presentata a decorrere dal 01 luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.