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La nuova indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa in favore dei lavoratori autonomi

L’INPS con Circolare del 30 giugno 2021, n. 94 – ha fornito le istruzioni sull’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (cd. ISCRO), normata – in via sperimentale, per gli anni 2021/2023 – dall’art. 1, commi 386 – 400, legge n. 178/2020, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Il documento di prassi chiarisce che i destinatari dell’ISCRO sono i liberi professionisti – compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione Separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 – che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni antecedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore ad € 8.145;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per fruire dell’indennità ISCRO, i potenziali beneficiari dovranno presentare domanda all’INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Esclusivamente per l’anno 2021, l’INPS ha reso noto che la domanda può essere presentata a decorrere dal 01 luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

Clicca e collegati al sito INPS per saperne di più

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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