Nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, n. 47 è stato pubblicato il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.
Tra le novità più interessanti del suddetto provvedimento, si segnala l’introduzione del comma 43-bis nell’art. 1, legge n. 234/2021, che prevede che per i lavori edili di importo superiore ad € 70.000, i vari benefici riconosciuti dalle vigenti disposizioni (es. superbonus del 110%, il bonus facciate e le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia), possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori stessi sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ex art. 51, Dlgs. n. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione alla loro esecuzione. I professionisti rilasciano il visto di conformità dopo aver verificato che il contratto collettivo è indicato nei predetti documenti. L’indicazione del contratto è poi oggetto di verifica anche da parte dell’Agenzia delle Entrate che, allo scopo, potrà avvalersi anche dell’INL, dell’INPS e delle Casse edili.