Nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 202, n. 73 è stata pubblicata la legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.
Da un punto di vista lavoristico, si segnala:
- l’esonero dalla contribuzione previdenziale, per i mesi da aprile ad agosto 2022, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator (art. 4, commi da 2-bis a 2-septies);
- l’estensione dei settori (tra cui turismo, trasporti, filiera HO.RE.CA., attività ricreative, attività manifatturiere e dei servizi, dall’industria tessile alla produzione di pane, pasta e pasticceria, dall’organizzazione di convegni e fiere alla riparazione di elettrodomestici, mobili e articoli per la casa) che fino al 31 marzo 2022 possono accedere agli ammortizzatori sociali senza pagamento del contributo addizionale (art. 7);
- la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 23-quater).
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