La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – con Circolare del 07 giugno 2022, n. 8 – ha analizzato alcune misure in materia fiscale introdotte dal decreto legge n. 36/2022, di attuazione del PNRR, riguardo le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 01 luglio 2022.
Nello specifico, viene ricordato che a partire dal 30 giugno 2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 30, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
Non è prevista sanzione per i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Al contempo, a decorrere dal 01 luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, ovvero:
- i soggetti in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto- legge n. 98 del 2011;
- i contribuenti in “regime forfettario”, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014;
- le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore ad € 65.000.