Nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022, n. 164 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Da un punto di vista lavoristico si segnalano le seguenti disposizioni.
- Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale – per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità – che può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore – non concorre alla formazione del reddito. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.
- Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa – prorogata al 31 dicembre 2022 l’indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga (comprensiva della contribuzione figurativa), riconosciuta ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI nell’anno 2020 ed abbiano nel medesimo anno presentato la richiesta per la concessione dell’indennità.
- Offerte di lavoro a beneficiari di RdC – i beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti, tra l’altro, ad accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue. In caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta utile di lavoro congrua.
Inoltre, è introdotta la previsione che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati. L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua è comunicata dal datore di lavoro privato al Centro per l’Impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.
- Sospensione versamenti tributari e contributivi settore sportivo – al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, la sospensione dei termini:
- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operati in qualità di sostituti d’imposta, dal 01 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 01 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 è ulteriormente prorogata fino al 30 novembre 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.