Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2022, n. 220 è stato pubblicato il decreto MLPS 21 luglio 2022, recante “Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Sono destinatari delle prestazioni erogate dal suddetto Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Il Fondo di integrazione salariale garantisce la prestazione di un assegno d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre o, a prescindere dal numero dei dipendenti, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie.
Sono previsti i seguenti limiti di durata massima complessiva:
a) fino a 5 dipendenti: 13 settimane in un biennio mobile;
b) più di 5 dipendenti: 26 settimane in un biennio mobile.
L’erogazione delle prestazioni è effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in Corso alla scadenza del termine di durata della concessione, ovvero, se posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
A decorrere dal 01 gennaio 2022, è dovuto al Fondo:
a) fino a 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori;
b) più di 5 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.
In caso di utilizzo del Fondo è stabilita inoltre una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro pari al 4% della retribuzione persa.
A decorrere dal 01 gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota ordinaria si riduce in misura pari al 40%.