In data 17 ottobre 2022, nella sez. “Tirocini formativi” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il “Vademecum” sui tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero.
La procedura di ingresso per tirocinio di cittadini non UE residenti al di fuori dell’Unione Europea coinvolge diverse Amministrazioni a vario titolo competenti, quali:
- le Regioni e le Province Autonome, che hanno competenza per l’attuazione e la gestione dei tirocini; a tal fine si avvalgono della Piattaforma informatica tirocini prevista dalle Linee Guida 2014, inserendovi i dati relativi al tirocinante e al progetto di tirocinio, che sono necessari al successivo rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente con riferimento al rilascio al tirocinante del visto d’ingresso per studio/tirocinio tramite le Rappresentanze diplomatico consolari italiane all’estero competenti per territorio;
- il Ministero dell’Interno, quale soggetto istituzionale deputato al rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio, una volta che il tirocinante abbia fatto ingresso nel territorio nazionale, tramite le Questure competenti per territorio;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il compito di monitoraggio dei dati relativi agli ingressi per tirocinio, ai fini della determinazione del contingente triennale, avvalendosi dei dati presenti sulla piattaforma suddetta.
Il cittadino non UE residente al di fuori dell’Unione Europea che intende completare un percorso di formazione iniziato nel Paese d’origine, realizzando un’esperienza professionalizzante presso un soggetto ospitante in Italia, può farvi ingresso con un visto per studio/tirocinio rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.
Il tirocinante:
- non può ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
- non può sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- non può sostituire il personale in malattia, maternità o ferie;
- non può svolgere più di un tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista di 12 mesi; in ogni caso la richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e contenere una integrazione dei contenuti del PFI;
- ha diritto a una indennità di partecipazione, che viene stabilita dalle normative regionali, oltre alla copertura delle spese di vitto e alloggio a carico del soggetto ospitante.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, DPR n. 394/1999, il permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio consente al tirocinante extra UE di svolgere, per il periodo di validità, qualsiasi attività lavorativa nel limite di 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali).