Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) – con decreto direttoriale 14 novembre 2022 (pubblicato nella GURI del 22 novembre 2022, n. 273) – ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul secondo sportello dedicato agli accordi per l’innovazione.
I soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati, la domanda di agevolazione.
Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.
La domanda di agevolazione e la documentazione indicata nel decreto direttoriale 14 novembre 2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 31 gennaio 2023 pena l’invalidità e l’irricevibilità.
La domanda di agevolazione e la documentazione deve essere redatta, attraverso la procedura disponibile, nel sito internet del soggetto gestore https://fondocrescitasostenibile.mcc.it a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione”.
Le spese e i costi sono ammissibili se sostenuti dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso, nello specifico lo sono:
- il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
- i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how alle normali condizioni di mercato;
- le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’art. 35 del regolamento (UE) n. 2021/695;
- i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Le spese e i costi ammissibili sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni, suddivisi per soggetto beneficiario, area geografica in cui sostenuti e per attività di ricerca e di sviluppo.
Nella rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse con riferimento a ciascuna delle aree regionali.
Inoltre, è possibile azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste.
Le spese e i costi sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento.