In data 19 dicembre 2022, il Garante della Protezione dei dati personali ha analizzato il caso segnalato da un sindacato che aveva lamentato un monitoraggio posto in essere dalla Regione Lazio sulla posta elettronica del personale in servizio presso gli uffici dell’avvocatura regionale.
Nel corso dell’istruttoria, la Regione Lazio aveva dichiarato di aver avviato una verifica interna sulla base del sospetto di una possibile rivelazione a terzi di informazioni protette dal segreto d’ufficio (oggetto del monitoraggio, i metadati relativi ad orari, destinatari, oggetto delle comunicazioni, peso degli allegati).
Dall’analisi del caso segnalato, il Garante della Privacy ha ritenuto illecito il comportamento della Regione, chiarendo che la generalizzata raccolta e l’estesa conservazione dei metadati della posta elettronica – che in quanto forma di corrispondenza è tutelata dalla Costituzione – non sono strumentali allo “svolgimento della prestazione” del dipendente, ai sensi della legge n. 300/1970.
In questi casi, infatti, il datore di lavoro deve avviare le specifiche procedure di garanzia (accordo sindacale o autorizzazione pubblica) previste dalla legge.
Nel caso di specie, il trattamento di dati personali posto in essere ha, tra l’altro, consentito al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni relative anche alla sfera privata dei dipendenti, a partire dalle loro opinioni, contatti e fatti non attinenti all’attività lavorativa.
Pertanto, oltre alla sanzione amministrativa di € 100.000, il Garante della Privacy ha vietato alla Regione Lazio ogni ulteriore operazione di trattamento dei metadati relativi all’utilizzo della posta elettronica dei lavoratori e disposto la cancellazione di quelli illecitamente raccolti.
La questione in oggetto, ovviamente, è estendibile anche ai datori di lavoro privati.